Antitrust contro Whatsapp e non solo: “Minaccia per le persone”

  • Postato il 11 agosto 2025
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L’Antitrust contro l’app più popolare del mondo, ovvero WhatsApp – di proprietà di Meta – cosa sta succedendo.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) italiana ha aperto un’istruttoria contro il gruppo Meta, in relazione all’integrazione dell’assistente digitale Meta AI all’interno di WhatsApp.

Questo intervento rappresenta un significativo sviluppo estivo nel panorama della regolamentazione digitale, affiancandosi all’indagine parallela del Garante per la protezione dei dati personali.

L’indagine Antitrust su Meta AI e WhatsApp: abuso di posizione dominante e tying

Con il provvedimento adottato il 22 luglio 2025, l’Antitrust ha avviato un procedimento per sospetto abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’accusa si concentra sull’integrazione tecnica e commerciale dell’assistente digitale Meta AI all’interno di WhatsApp, che si traduce nell’inserimento di un’icona distintiva e nella funzione “Chiedi a Meta AI” direttamente nella barra di ricerca dell’app. L’Autorità ha inquadrato l’operazione sotto la lente del tying, una pratica economica per cui l’impresa dominante vincola l’accesso a un prodotto principale all’adozione obbligata di un servizio secondario, di norma collocato in un mercato distinto.

Nel caso specifico, la posizione di forza di Meta nel mercato delle app di messaggistica istantanea (WhatsApp conta quasi la totalità degli utenti digitali italiani) viene utilizzata per estendere tale potere al mercato emergente dell’intelligenza artificiale generativa. Attraverso questa strategia, Meta impone di fatto la sua soluzione AI come preinstallata, immediatamente accessibile e senza alcuna procedura di attivazione volontaria. Ogni utente WhatsApp si trova dunque esposto in modo frontale a questa nuova funzione, che diventa parte integrante dell’esperienza quotidiana senza mediazioni.

L’Antitrust evidenzia come questo meccanismo consenta a Meta di ottenere un vantaggio competitivo esclusivo, in quanto l’assistente AI si alimenta direttamente dagli scambi testuali e dalle interazioni quotidiane, accumulando dati fondamentali per il continuo addestramento del modello linguistico. Ciò genera una forma di leveraging sistemico che rafforza la posizione dominante di Meta, creando una barriera strutturale all’ingresso per eventuali competitor. L’istruttoria richiama importanti precedenti giuridici, come il caso Microsoft/Media Player e la decisione Google Shopping, dove l’Antitrust ha stabilito che l’abbinamento forzato di prodotti può limitare la competizione se non garantisce autonomia distributiva al servizio secondario.

Persona smartphone
Cosa sta succedendo tra Antitrust e WhatsApp e cosa rischia Meta – Blitzquotidiano.it

Un elemento cruciale nell’inchiesta riguarda la memoria progressiva delle interazioni di Meta AI: il sistema conserva tracce delle conversazioni, apprende lo stile linguistico dell’utente e personalizza le risposte in modo sempre più efficace. Questo legame sintattico e contestuale rende l’assistente un’entità quasi irrinunciabile, creando un vincolo operazionale che, pur non essendo imposto esplicitamente, si manifesta come una dipendenza funzionale. L’effetto sul mercato degli assistenti generativi è pertanto dirompente: l’accesso esclusivo alla base utenti di WhatsApp e alle risorse computazionali di Meta si traduce in un dominio che non può essere replicato da operatori esterni, alterando la neutralità e la contendibilità del settore.

Parallelamente all’indagine Antitrust, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria focalizzata sul rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) da parte di Meta AI. Le criticità maggiori riguardano la persistenza delle conversazioni, l’utilizzo delle interazioni a fini di addestramento e le difficoltà per l’utente di disattivare o comprendere appieno il funzionamento del servizio. Il Garante solleva dubbi sull’adeguatezza del consenso informato (articolo 7 GDPR), sulla trasparenza (articoli 13 e 14) e sulla liceità del trattamento, in particolare in riferimento ai principi di minimizzazione, correttezza e limitazione delle finalità (articolo 5).

Si mette inoltre in discussione la sicurezza del trattamento (articolo 32) e la conformità alla protezione dei dati fin dalla progettazione (articolo 25). Un punto nodale è la continuità ambientale tra la comunicazione personale e l’interazione computazionale con Meta AI: la transizione avviene senza una soglia percettibile per l’utente, sfruttando abitudini visive e cognitive consolidate, e ponendo una questione interpretativa sui limiti dell’estrazione di dati relazionali per finalità di addestramento algoritmico.

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Autore
Blitz

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