Codice della Strada 2025: le distrazioni alla guida che fanno scattare la multa

Dopo anni in cui l’uso del cellulare era percepito come una infrazione minore, il legislatore ha scelto di colpire con più decisione un comportamento che è tra le prime cause di incidente stradale in Italia. L’obiettivo è ridurre entro il 2030 il numero di morti e feriti legati a distrazioni digitali, un fenomeno in crescita anche tra gli automobilisti più esperti.

La nuova formulazione dell’articolo 173 del Codice della Strada chiarisce che l’attenzione alla guida deve essere continua, esclusiva e non condivisa con attività secondarie. Questo principio diventa oggi la chiave per distinguere ciò che è consentito da ciò che non lo è. Il legislatore riconosce infatti che la tecnologia in auto è parte integrante della mobilità moderna, ma traccia una linea netta: l’uso di dispositivi che comportano una distrazione visiva, manuale o cognitiva è incompatibile con la guida sicura.

Il riferimento normativo del Codice della Strada

La base giuridica della riforma è l’articolo 173 del Codice della Strada, modificato dalla legge 177 del 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale a dicembre e in vigore dal gennaio 2025. Questa norma, che già in passato vietava l’uso dei cellulari durante la marcia, è stata aggiornata per rispondere ai nuovi comportamenti digitali: oggi non si parla più solo di telefonare, ma di qualsiasi interazione con dispositivi elettronici portatili che richieda anche l’uso delle mani o lo spostamento dello sguardo dal campo visivo della strada.

In sostanza, non conta se il conducente stia rispondendo a una chiamata, leggendo un messaggio su WhatsApp o controllando una notifica Instagram: tutte queste azioni configurano uso del dispositivo durante la guida e dunque violano il divieto. Il concetto di distrazione si allarga dal gesto fisico all’atto mentale: non serve toccare lo schermo per essere distratti, basta che l’attenzione venga deviata da ciò che avviene davanti al veicolo.

Sanzioni alla prima violazione: importi, punti, sospensione

Alla prima violazione, chi viene sorpreso con lo smartphone in mano durante la marcia riceve una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro, accompagnata dalla decurtazione di 5 punti patente e dalla sospensione del documento di guida da 15 giorni a 2 mesi. Si tratta di una svolta culturale prima ancora che normativa: la prima volta non è più tollerata come una leggerezza, ma trattata come un potenziale rischio collettivo.

La sospensione breve viene disposta direttamente dal Prefetto, su segnalazione dell’organo accertatore, e diventa immediatamente esecutiva se non viene presentato ricorso.

Se la stessa violazione viene commessa entro due anni dalla precedente, la stretta è naturalmente più dura. La multa sale a 350-1.400 euro, i punti decurtati diventano 10, e la sospensione patente si estende da 1 a 3 mesi, ma può essere prolungata fino a 6 mesi se la distrazione ha provocato un incidente con feriti. La ratio della norma è colpire chi, nonostante la prima sanzione, continua a utilizzare lo smartphone alla guida, segnalando una recidiva consapevole e quindi più pericolosa.

Nel linguaggio delle forze dell’ordine, questa fase viene definita recidiva specifica e comporta anche la possibilità di un ritiro immediato del documento, seguito da un periodo di revisione della patente con corso obbligatorio. Non ci sarà più spazio per la tolleranza o per il “non lo sapevo”.

La sospensione breve, come funziona

La sospensione breve della patente è un provvedimento amministrativo che mira a dare impatto immediato alla sanzione. In passato, l’iter tra accertamento, notifica e applicazione della sospensione richiedeva settimane, rendendo l’effetto deterrente meno efficace. Ora invece la patente può essere sospesa anche sul posto, e il periodo – da 15 giorni a 2 mesi – è proporzionato al tipo di violazione e al numero di punti residui.

Questo meccanismo mira a responsabilizzare il conducente sul momento, togliendogli il diritto alla guida senza attendere lungaggini burocratiche. Le Prefetture hanno ricevuto nuove linee guida per applicare la misura con uniformità su tutto il territorio nazionale in modo che la certezza della pena diventi reale e non solo teorica.

Dispositivi vietati e principio hands-free

Il concetto di distrazione non si limita più al telefono. Rientrano nel divieto tutti i dispositivi elettronici che richiedono interazione manuale o attenzione visiva durante la marcia: tablet, notebook, smartwatch, lettori multimediali, schermi di bordo non gestiti a voce. La norma riconosce la legittimità dei sistemi di infotainment integrati, ma solo se utilizzati in modalità hands-free cioè senza toccare fisicamente lo schermo.

Ciò che si controlla con comandi vocali o pulsanti al volante è ammesso; ciò che costringe a guardare uno schermo, a digitare o a scorrere menù è vietato.

Il 2025 conferma il divieto di utilizzare cuffie che coprono entrambe le orecchie o auricolari che isolano dai suoni esterni. La regola nasce da un principio acustico: chi guida deve essere in grado di percepire i segnali sonori del traffico, come sirene o clacson. Per questo motivo, l’unica eccezione ammessa è l’utilizzo di un solo auricolare, purché non impedisca l’ascolto dell’ambiente circostante.

I sistemi vivavoce Bluetooth restano invece legali, a patto che l’uso non implichi interazioni fisiche con lo smartphone. In pratica se la chiamata si attiva con un comando vocale o un pulsante al volante, non ci sono violazioni; se per rispondere si prende in mano il telefono, la sanzione è immediata.

Navigatori e infotainment di bordo: il confine tra uso e abuso

Il boom dei navigatori integrati e dei sistemi di infotainment ha costretto il legislatore a stabilire limiti chiari. È lecito usare il navigatore durante la guida, ma solo se l’interazione non richiede manipolazioni fisiche del dispositivo. Impostare un percorso, selezionare una canzone o modificare un’impostazione dello schermo è consentito solo a veicolo fermo o tramite comandi vocali.

L’uso del navigatore deve restare passivo: lo schermo può essere consultato per ricevere informazioni, ma non per digitare. Anche la gestione di smartphone utilizzati come GPS rientra nelle medesime restrizioni: se il telefono è fissato al supporto e si limita a mostrare la mappa, nessuna sanzione. Se viene preso in mano per zoomare o modificare la destinazione, la violazione è piena.

Le casistiche tipiche che finiscono nel verbale

Le forze dell’ordine hanno raccolto un elenco di comportamenti sanzionabili che rientrano nella definizione di distrazione alla guida. Tra i più comuni ci sono il controllo delle notifiche al semaforo, la registrazione di video o selfie in movimento, la scrittura di messaggi vocali con il telefono vicino al volto e la gestione manuale delle app di navigazione.

In molti casi, gli automobilisti sanzionati giustificano l’azione come “solo un secondo”, ma proprio quel secondo è spesso decisivo. A 50 km/h, un secondo di distrazione equivale a oltre 14 metri percorsi senza guardare la strada.

Il perimetro del lecito si riduce, ma non scompare. È consentito telefonare in vivavoce, utilizzare assistenti vocali per dettare messaggi o impostare itinerari, consultare lo schermo del navigatore senza interazioni manuali e ricevere chiamate tramite Bluetooth. In ogni altro caso, la regola è una: se serve toccare o guardare lo schermo, occorre fermarsi e accostare in sicurezza.

Importi aggiornati, punti e adeguamenti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito che tutti gli importi delle sanzioni saranno aggiornati ogni due anni in base all’indice Istat Foi. Già dal 2026 le cifre potrebbero aumentare leggermente. Attualmente, la forbice va da 250 a 1.000 euro per la prima infrazione e da 350 a 1.400 euro per la recidiva. La decurtazione punti passa da 5 a 10 mentre la sospensione può arrivare fino a tre mesi o raddoppiare in caso di incidente.

Molti automobilisti sottovalutano la portata di questa progressione: due violazioni in due anni non equivalgono a due multe, ma a una fedina di guida compromessa con conseguenze sulle polizze assicurative.

Autore
Virgilio.it