Codice della strada, nuova circolare sui test per gli stupefacenti: “Devono produrre effetti durante la guida”

  • Postato il 7 maggio 2025
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  • Di Genova24
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polizia stradale, controlli

Genova. Il nuovo codice della strada non cambia, ma cambia la sua attuazione. Questo è quello che si evince dalla direttiva congiunta dei ministeri della Salute e dell’Interno redatta e inviata alle prefetture di tutto il paese ha infatti definito le linee guida fondamentali per stabilire lo stato di alterazione in chi si trova alla guida. Questa circolare introduce importanti modifiche che impattano sul nuovo Codice della strada. Nello specifico, per configurare il reato, sarà necessario dimostrare che la sostanza stupefacente stia ancora producendo i suoi effetti nell’organismo del conducente nel momento in cui questi è al volante.

Le regole introdotte nel nuovo codice della strada prevedevano severe sanzioni in caso di semplice positività a un test antidroga, a prescindere dall’effettivo stato di “alterazione psico-fisica” del conducente. Quest’ultimo aspetto, prima dell’introduzione del nuovo Codice, era invece tra i criteri necessari per sottoporre un guidatore al test salivare.

Ora la direttiva congiunta dei due ministeri sembra orientarsi verso un ripristino dell’impostazione del vecchio codice, che richiedeva un’evidente alterazione del conducente per procedere alle verifiche. In un passaggio significativo della circolare si legge infatti che: “l’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida”. Il presupposto fondamentale perché il reato sia configurato è, dunque, che la sostanza assunta influisca ancora attivamente sul guidatore.

La circolare prosegue specificando che: “A tal fine, la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida”.

In aggiunta, la parte della riforma che sanziona l’uso di stupefacenti anche in assenza di alterazione psicofisica è stata recentemente sottoposta all’attenzione della Corte costituzionale. Questo è avvenuto a seguito di un intervento del tribunale di Pordenone, che ha sollevato perplessità riguardo alla costituzionalità di tale norma. Il caso che ha portato i giudici a rivolgersi alla Consulta riguarda una donna che, dopo aver assunto un farmaco a base di codeina regolarmente prescrittole, era risultata positiva agli oppiacei nelle analisi delle urine, ma negativa in quelle del sangue. In sintesi, in attesa della decisione della Corte Costituzionale, questa circolare pare aprire la strada a un’interpretazione diversa che potrebbe, almeno in parte, attenuare le problematiche riscontrate con il nuovo Codice.

Autore
Genova24

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