Cremonese-Inter, petardo Audero e l'ipotesi sconfitta a tavolino: cosa dice il Codice, il parere dell'avvocato
- Postato il 4 febbraio 2026
- Di Virgilio.it
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Al minuto 49 dell’incontro di calcio Cremonese-Inter, disputato a Cremona l’1 febbraio, il portiere della squadra di casa Emil Audero è stato raggiunto da un petardo lanciato dal settore dello stadio occupato dai tifosi dell’Inter. Audero, nell’immediatezza, cadeva a terra lamentando problemi all’orecchio destro e dolore a una gamba, colpita dall’esplosione. Tuttavia, dopo essere stato soccorso, ha proseguito il match e l’incontro, dopo una breve sospensione, è ripreso.
- La linea sottile tra giustizia sottile e sicurezza
- I poteri del Ministro dell’Interno
- Gli aspetti disciplinari sportivi
- La sconfitta a tavolino
La linea sottile tra giustizia sottile e sicurezza
Il caso in questione consente di valutare, sotto il profilo giuridico istituzionale, la linea di confine fra l’ambito di operatività della giustizia sportiva e le competenze statali, ossia quelle del Ministro dell’Interno.
I poteri del Ministro dell’Interno
Vanno quindi distinti due piani differenti, il primo riguarda le conseguenze di carattere disciplinare sportivo, il secondo quelle statali, di competenza appunto del Ministro dell’Interno. Quest’ultimo, in particolare, non interviene sugli aspetti disciplinari, ma ha competenze esclusive in tema di ordine pubblico e sicurezza, prevenzione dei reati e controllo delle manifestazioni sportive.
Questi poteri sono alla fonte delle misure adottate dal Ministro dell’interno dopo i fatti di Cremonese-Inter. In particolare, con il provvedimento emesso in data 3 febbraio 2026, è stato disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026; la misura adottata esclude il derby dell’8 marzo 2026 in quanto non comporta spostamenti dei tifosi in altre città. E’ stato inoltre stabilito il divieto di vendita di biglietti per le partite in trasferta ai residenti in Lombardia.
Gli aspetti disciplinari sportivi
Secondo il Codice di Giustizia sportiva della FIGC, l’introduzione e l’uso di materiale pirotecnico, soprattutto se lanciato in campo, rientra tra le condotte sanzionabili ai sensi degli articoli disciplinari relativi alla “condotta dei sostenitori”. L’art 26 cgs stabilisce che la società risponda per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.
La sconfitta a tavolino
L’art 8 cgs prevede in questi casi una gamma di provvedimenti, tra cui ammende, penalizzazioni in classifica, obbligo di gare a porte chiuse o squalifica del campo. L’art 10 cgs disciplina invece la sanzione della perdita della partita per le società ritenute responsabili di fatti che alterano il regolare svolgimento o l’effettuazione di un incontro. La sanzione della sconfitta a tavolino è comminabile solo in presenza di presupposti gravi e ben delineati dalla giurisprudenza disciplinare sportiva. Pertanto, possiamo affermare che la sanzione massima non si applica nel caso in cui la gara prosegua regolarmente, non venga sospesa dall’arbitro e non vi sia inabilità accertata e determinante di un calciatore.
In sostanza, in assenza di una sospensione definitiva della gara o di un pregiudizio irreversibile della capacità competitiva della squadra, l’evento non incide sulla validità del risultato.
Quindi, alla luce della giurisprudenza costante degli organi di giustizia della FIGC , i lanci di petardi che non determinino la sospensione definitiva dell’incontro, né l’inabilità di un calciatore tale da alterare in modo irreversibile la competizione, non comportano la sconfitta a tavolino, ma esclusivamente sanzioni a carico della società responsabile a titolo di responsabilità oggettiva.
E’ da sottolineare, infine, il comportamento di Emil Audero, che ha dato prova di un alto senso di sportività e professionalità, scegliendo di restare in campo nonostante l’episodio.