Due Csm, l'Alta Corte e il sorteggio. Le novità della riforma

  • Postato il 30 ottobre 2025
  • Politica
  • Di Agi.it
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Due Csm, l'Alta Corte e il sorteggio. Le novità della riforma

AGI - Con il via libera definitivo del Senato, il Parlamento completa l'iter di riforma della Costituzione: la separazione delle carriere modifica il Titolo IV della Carta, con l'obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Queste le novità:

Vengono previsti due distinti organi di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Composizione e sorteggio dei due Csm

La presidenza di entrambi i CSM è attribuita al Presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti di ciascuno dei CSM sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. I vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I due CSM non avranno più competenza sulle azioni disciplinari, potere oggi in capo a una Sezione speciale all'interno del CSM. I due CSM avranno competenze sulle "assunzioni, assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni" nei riguardi dei magistrati.

Nasce l'Alta Corte disciplinare

Altra novità riguarda l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti. L'organo è composto da 15 giudici così selezionati: 3 componenti nominati dal Presidente della Repubblica; 3 componenti estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune; 6 componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti; 3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti.

Il presidente dell'Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento. Si prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell'Alta Corte dinanzi all'Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza. I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato ed è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. 

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Autore
Agi.it

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