L’assegno di mantenimento non viene annullato anche se l’ex coniuge va a convivere con un altro

  • Postato il 20 giugno 2025
  • Cronaca
  • Di Blitz
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L’assegno di mantenimento, come previsto dall’articolo 156 del Codice civile, rappresenta un sostegno economico riconosciuto al coniuge economicamente più debole dopo la separazione. Si tratta di una somma mensile stabilita dal giudice, volta a garantire, almeno in parte, la continuità del tenore di vita. Negli anni, la giurisprudenza ha progressivamente precisato i criteri con cui valutare la permanenza o la cessazione del diritto all’assegno, in particolare in presenza di una nuova relazione sentimentale da parte del beneficiario.

Con l’ordinanza n. 14358/2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito un principio già consolidato: la nascita di una nuova e stabile convivenza da parte dell’ex coniuge che riceve l’assegno non comporta automaticamente la sua revoca. La decisione è stata presa a seguito del ricorso di una donna che si era vista togliere l’assegno dall’ex marito, dopo che lei aveva iniziato una nuova relazione. In appello, i giudici avevano considerato la convivenza come motivo sufficiente per interrompere il versamento, ma la Suprema Corte ha accolto il ricorso della donna, richiamando precedenti autorevoli.

La funzione compensativa dell’assegno e l’onere della prova

Secondo la Cassazione, l’assegno ha una doppia funzione: da un lato assistenziale, cioè garantire un sostegno economico immediato; dall’altro compensativa, intesa come riconoscimento del contributo dato dal coniuge più debole alla crescita del patrimonio familiare e personale dell’altro. In presenza di una nuova relazione affettiva, viene meno la funzione assistenziale, poiché si presume che tale supporto sia fornito dal nuovo partner. Tuttavia, la funzione compensativa può rimanere valida, se il beneficiario dimostra di aver sacrificato, durante il matrimonio, le proprie opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia.

La Corte ha dunque stabilito che l’ex coniuge che intraprende una nuova convivenza può ancora avere diritto all’assegno, ma solo in chiave compensativa. Tuttavia, è necessario provare in giudizio l’esistenza di sacrifici lavorativi, l’apporto alla costruzione del patrimonio familiare e la mancanza di mezzi adeguati per sostenersi da solo. Solo se tali elementi vengono confermati, l’assegno può continuare a essere versato, indipendentemente dalla nuova vita sentimentale. In definitiva, la Cassazione ha confermato che la nuova unione non è di per sé sufficiente a far venir meno il diritto all’assegno, salvo che emerga una reale autonomia economica del beneficiario.
 

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Blitz

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