Locri, i motivi dell’assoluzione di Marjan Qaderi: «non era una scafista»

  • Postato il 11 settembre 2025
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Locri, i motivi dell’assoluzione di Marjan Qaderi: «non era una scafista»

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Depositate a Locri le motivazioni di assoluzione per favoreggiamento all’immigrazione Marjan Qaderi: «non era una scafista, non ha commesso il fatto».


di FRANCESCO SORGIOVANNI LOCRI (Rc)- Sono state depositate le motivazioni della pronuncia con la quale, a giugno, il Tribunale di Locri ha assolto dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare la signora Marjam Jamali, il cui vero nome è stato accertato in Marjam Qaderi, la 30enne iraniana fuggita dall’Iran insieme al figlioletto di 9 anni, per sfuggire alle continue violenze del compagno di lei e degli ayatollah. La vicenda riguardava il trasporto di circa 100 migranti irregolari a bordo di un piccolo motoveliero partito dalla Turchia verso la fine di ottobre del 2023 e giunto in Italia, al porto di Roccella Jonica, dopo diversi giorni di navigazione.

ASSOLUZIONE PIENA “PER NON AVERE COMMESSO IL FATTO”: MARJAN QADERI NON ERA LA SCAFISTA

Secondo l’ipotesi accusatoria originaria, cristallizzata nel capo di imputazione, la donna avrebbe agito in concorso con altre persone, come componente dell’equipaggio del natante dei migranti. In sede di discussione, il Pubblico ministero aveva sostenuto l’accusa nei confronti della donna, fino alla richiesta di condanna della stessa, sostenendo che fosse una presunta scafista. All’esito del dibattimento il Tribunale di Locri ha assolto l’imputata “per non avere commesso il fatto”. Anzitutto – e in estrema sintesi – sono state giudicate inattendibili le dichiarazioni accusatorie rese alla polizia giudiziaria, nell’immediatezza dello sbarco, da altri migranti presenti sul medesimo barcone, gli unici escussi a sommarie informazioni testimoniali poi acquisite al fascicolo del dibattimento per sopravvenuta irreperibilità dei dichiaranti.

«Con riferimento alla Qaderi – scrivono i giudici di Locri nelle 69 pagine della sentenza – va sottolineato che non esiste un valido riscontro circa il contributo fornito dalla donna alla vicenda migratoria oggetto dell’odierno esame; anzi, l’analisi del relativo cellulare, all’esito dell’istruttoria, sembra smentire ogni apporto fornito dalla prefata».

IL TRATTAMENTO DI FAVORE DURANTE IL VIAGGIO

Altro elemento sul quale il legale della donna, l’avvocato Giancarlo Liberati, ha fatto leva nella sua difesa, è quello riguardante l’avvenuto pagamento del prezzo della traversata, seppure ritenuto: «elemento di per sé incapace di escludere la responsabilità del migrante che fornisca un contributo concreto all’ingresso illecito di altri soggetti sul territorio nazionale, ma evidenziano (le conversazioni) un rapporto non paritetico tra Qaderi e i membri dell’organizzazione». Il padre della giovane donna aveva provveduto a fare tutto quanto necessario per garantire alla figlia il viaggio verso l’Europa.

Marjam Qaderi, in realtà, per buona parte del viaggio, saliva frequentemente in sopra coperta, mentre gli altri migranti erano costretti a rimanere stipati e nascosti per giorni interi, fino all’arrivo in acque italiane. Le ragioni del trattamento di favore riservato all’imputata a bordo della barca salpata dalle coste turche il 23.10.2023 – per come viene riportato nelle motivazioni della sentenza – stanno in una sorta di “raccomandazione”, garantita alla donna da Ako Bokani, l’organizzatore del viaggio, e fondata sull’infatuazione di quest’ultimo verso la prima.

Bokani, per come rivelato da Qaderi ad un’amica, «dà atto dei vari tentativi del trafficante di convincerla a diventare la sua compagna, dietro la promessa di una vita agiata, e dei dubbi nutriti circa la possibilità di accettare l’offerta. Proprio l’ascendente avuto da Qaderi Maryam su Ako Bokani – scrivono ancora i giudici – è evidentemente valso alla donna la possibilità di stare sopra coperta durante la traversata».

CONDANNATO UN ALTRO MIGRANTE

Nello stesso processo era imputato il 32enne iraniano Amir Babai, difeso dall’avvocato Carlo Bolognino del foro di Locri. L’uomo è stato condannato a sei anni e 1 mese di reclusione e a un milione e mezzo di multa, perché ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Per i giudici del Tribunale di Locri: «Babai era un membro dell’equipaggio, libero di muoversi e di agire sul natante (addirittura di fare uso di sostanze stupefacenti – “ho solo fumato”), in specie chiamato alla gestione e distribuzione del cibo ai passeggeri, nonché a contribuire alla gestione del trasporto di questi ultimi».

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