Parabrezza rotto, gomma bucata o carrozzeria graffiata: chi è responsabile in autostrada

La scena è sempre la stessa: si viaggia in autostrada, magari a velocità costante e in totale sicurezza, quando all’improvviso un rumore secco squarcia il silenzio dell’abitacolo. Una scheggia colpisce il parabrezza, uno pneumatico si lacera per colpa di una buca invisibile o un oggetto metallico impatta sulla carrozzeria.

In quei secondi, più che il danno materiale, è lo shock dell’imprevisto a colpire il conducente. Ecco quindi che sorge una domanda: chi deve pagare? È colpa del caso? Del gestore dell’autostrada? O dell’automobilista, per il solo fatto di trovarsi lì in quel momento?

Parabrezza scheggiato da un sasso, chi è il custode della strada?

Il Codice Civile, all’articolo 2051, stabilisce che chi ha la custodia di una cosa è responsabile dei danni che arreca, salvo che riesca a dimostrare che il danno è avvenuto per caso fortuito. In altre parole, il gestore dell’autostrada – sia esso un soggetto pubblico come Anas o un concessionario privato come Autostrade per l’Italia – ha il dovere di mantenere il tratto in condizioni tali da prevenire pericoli per chi lo percorre.

Questo principio si applica anche se il danneggiamento non è provocato dalla struttura della strada, ma da detriti o oggetti presenti sulla carreggiata. In buona sostanza se un sasso colpisce il parabrezza, se un copertone vagante danneggia la fiancata, o se una barra di ferro impatta contro l’auto in corsa, la responsabilità grava sul soggetto che ha l’obbligo di vigilare, monitorare e intervenire subito.

La prova del pedaggio come contratto implicito

Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, confermato da una serie di sentenze fino alla 33128 del 2024, il pagamento del pedaggio è un contratto di servizio tra l’utente e il gestore dell’autostrada. In pratica l’automobilista, nel momento in cui accede alla rete autostradale a pagamento, instaura con il concessionario un accordo implicito: in cambio della tariffa, l’ente si impegna a garantire una circolazione sicura, priva di insidie, buche, ostacoli e materiali pericolosi.

In caso di danni il guidatore non è quindi tenuto a dimostrare una colpa specifica, ma solo a fornire le prove del danno subito, del tempo e del luogo in cui è avvenuto e della relazione causale tra la strada percorsa e l’evento dannoso. È il gestore a dover semmai dimostrare che il danno è stato causato da un evento imprevedibile e non evitabile.

Cosa si intende per caso fortuito e quando esonera dalla colpa

Il caso fortuito è l’unica via attraverso la quale il custode può sottrarsi alla responsabilità. Si parla di caso fortuito quando il danno è originato da un evento improvviso, eccezionale e non prevenibile, come ad esempio un oggetto caduto in carreggiata pochi secondi prima che sopraggiunga l’auto coinvolta. In questo caso anche un sistema di videosorveglianza o pattugliamento non avrebbe avuto il tempo di agire e quindi il gestore non può essere considerato colpevole.

Questa prova liberatoria è difficile da produrre. Nella stragrande maggioranza dei casi, i tribunali danno ragione al danneggiato, soprattutto quando il detrito o la buca era chiaramente presente da tempo, e l’ente non ha provveduto a rimuoverlo in modo tempestivo.

Il caso della gomma bucata o del cerchione danneggiato a causa di una buca profonda, di un giunto autostradale sollevato o di un avvallamento non segnalato rientra nel novero delle cosiddette insidie stradali. Queste situazioni, quando presenti in autostrada, sono da imputare in modo diretto al difetto di manutenzione, e quindi alla negligenza del gestore.

L’automobilista che subisce questo tipo di danno è chiamato a dimostrare l’esistenza dell’insidia con documentazione fotografica, magari con l’ausilio di un verbale delle forze dell’ordine, una relazione del carro attrezzi o la testimonianza di chi viaggiava con lui. Una volta forniti questi elementi, il rimborso spetta di diritto, salvo, anche qui, prova contraria del caso fortuito. Non è richiesto che altri abbiano già denunciato lo stesso problema: ogni episodio ha una sua autonoma rilevanza, anche se isolato.

Carrozzeria danneggiata, colpa della strada o del veicolo

Quando un pezzo di metallo, un copriruota, una tavola di legno o altri oggetti finiscono contro la carrozzeria dell’auto, l’origine può essere duplice. Se l’oggetto proviene da un mezzo che precede, il responsabile diretto può essere identificato nel conducente di quel veicolo, soprattutto se il carico non era assicurato. Ma nella maggioranza dei casi, il danno si verifica senza che il responsabile sia identificabile.

Ed è proprio in questa zona grigia che il principio della responsabilità oggettiva del gestore diventa centrale. Quando l’evento dannoso non è attribuibile a un soggetto preciso e non è stato provocato dal comportamento dell’automobilista la custodia della strada torna al centro del problema. Anche una carrozzeria graffiata può essere quindi risarcita se si dimostra che l’oggetto era già presente in carreggiata e non è stato rimosso in tempo.

In tutti questi casi, l’assicurazione copre in parte questi danni. La polizza Rc auto obbligatoria non copre i danni alla propria vettura, a meno che non ci sia un altro veicolo identificato che abbia una responsabilità diretta. Per ottenere un indennizzo per un parabrezza scheggiato o una gomma forata, bisogna avere una copertura kasko o cristalli.

La garanzia accessoria per i vetri copre i danni al parabrezza, al lunotto posteriore e ai finestrini laterali, purché il danno sia provocato da un oggetto esterno. Anche in presenza della copertura, l’assicurato mantiene il diritto di chiedere il rimborso al gestore della strada, per evitare l’attivazione di franchigie o malus sulla polizza.

Come agire per ottenere un risarcimento

Chi subisce un danno di questo tipo in autostrada deve raccogliere prove documentali il prima possibile. È sicuramente utile scattare foto, conservare il tagliando del Telepass o lo scontrino del pedaggio, compilare un verbale con le autorità e rivolgersi a un legale o a una società specializzata in infortunistica stradale. La richiesta di risarcimento può essere presentata tramite raccomandata andata e ritorno, Pec o modulo online, a seconda del concessionario, entro cinque anni dal giorno del fatto. È buona norma allegare anche un preventivo dettagliato, ricevute di eventuali riparazioni e referti tecnici che aiutino a dimostrare il nesso di causa tra la strada e il danno.

Non sempre è però possibile ottenere il rimborso. Se si dimostra che il danno è stato provocato da una condotta negligente del conducente – come eccesso di velocità, guida distratta o comportamento imprudente – la responsabilità può ricadere proprio sull’automobilista. Anche una modifica successiva del luogo del sinistro, come la rimozione dell’oggetto da parte di altri utenti, può indebolire la prova. Per questo è cruciale agire con tempestività, prima che l’evidenza venga compromessa.

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Virgilio.it