Quando è consentito trasportare passeggeri su un monopattino elettrico
- Postato il 3 maggio 2025
- Codice Della Strada
- Di Virgilio.it
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La capillare diffusione dei monopattini elettrici sta cambiando il concetto di mobilità urbana. Rapidi, leggeri, intuitivi e poco ingombranti, questi veicoli si pongono come una soluzione per gli spostamenti quotidiani, soprattutto nelle aree metropolitane congestionate. Con l’aumento della loro presenza in strada il legislatore è intervenuto per definire cosa è consentito e cosa è invece una infrazione. Tra i dubbi che emergono c’è anche la questione relativa alla possibilità di trasportare passeggeri su un monopattino elettrico.
Cosa dice la norma
La risposta è netta e arriva dal Codice della Strada. In base alla normativa in vigore, non è mai consentito trasportare passeggeri su un monopattino elettrico. La legge specifica che si tratta di un veicolo monoposto, progettato e omologato per essere condotto da una sola persona, in posizione eretta.
L’utilizzo in coppia, con due persone sullo stesso mezzo, è considerato una violazione del Codice, anche se si tratta di un breve tratto o di un tragitto a bassa velocità. Non esistono deroghe o eccezioni: nessuna situazione, nemmeno di emergenza, giustifica il trasporto di un secondo passeggero.
Caratteristiche tecniche e limiti strutturali del mezzo
A livello tecnico, i monopattini elettrici venduti in Italia rispettano alcuni parametri, tra cui la potenza massima del motore pari a 500 watt, l’assenza di sella e una struttura pensata per il carico di una singola persona. Non è prevista né autorizzata la presenza di sedili, maniglie aggiuntive o pedane supplementari per un eventuale secondo occupante.
Il mezzo, per dimensioni, peso e distribuzione del baricentro, non è in grado di garantire stabilità e manovrabilità con un carico doppio. La presenza di un passeggero, anche leggero, compromette l’equilibrio del veicolo, allunga lo spazio di frenata e aumenta in maniera esponenziale il rischio di cadute o collisioni.
Quando si parla di monopattini elettrici, si dimentica spesso che questi mezzi sono concepiti, fin dalla fase progettuale, per sostenere il peso di una sola persona. Il telaio, la pedana, la distribuzione dei pesi e il sistema frenante sono dimensionati per garantire stabilità e prestazioni ottimali a un singolo conducente.
L’aggiunta di un secondo passeggero, anche se di peso modesto, altera la tenuta, compromette l’efficienza dei freni e riduce il controllo sul mezzo, soprattutto in frenata o in curva. In altre parole, trasportare un passeggero su un monopattino significa violare le condizioni di utilizzo per cui il mezzo è stato omologato.
Trasportare bambini, comportamento pericoloso e vietato
Una delle situazioni più frequenti e più pericolose riguarda il tentativo di trasportare bambini sul monopattino. Molti adulti, sottovalutando i rischi, scelgono di portare con sé figli o nipoti, tenendoli in piedi davanti al manubrio o in braccio. Questo comportamento, oltre a essere vietato, mette in pericolo la sicurezza del minore, che in caso di caduta può subire traumi gravi.
La legge non ammette eccezioni per i bambini, e l’unico mezzo autorizzato per il loro trasporto è quello che rispetta gli standard di sicurezza infantile, come biciclette con seggiolino omologato o veicoli a norma.
Le sanzioni previste per i trasgressori
Secondo quanto stabilito dall’articolo 75-bis del Codice della Strada, il trasporto di passeggeri su monopattino è soggetto a sanzione pecuniaria. L’importo della multa varia in base alla gravità del caso ovvero oscilla tra 50 e 200 euro.
In caso di recidiva, le conseguenze comprendono il sequestro del mezzo e, se il veicolo non è conforme sotto altri aspetti come l’assenza di luci o freni malfunzionanti, la confisca amministrativa.
Uno dei problemi nell’applicazione delle regole è legato alla percezione della violazione. Spesso il trasporto di un passeggero su un monopattino è considerato una trasgressione lieve, simile al non indossare il casco in bici o passare con il giallo.
In realtà si tratta di una infrazione potenzialmente molto pericolosa, che altera l’equilibrio del mezzo e può generare conseguenze in caso di urto.
Rischi assicurativi e responsabilità
Non bisogna dimenticare che il trasporto di passeggeri ha conseguenze anche dal punto di vista assicurativo. Se il conducente del monopattino causa un incidente mentre trasporta un’altra persona, l’assicurazione può rifiutare di coprire i danni proprio in virtù del comportamento non conforme alla legge.
Nel caso in cui il passeggero subisca lesioni, il conducente può essere chiamato a rispondere civilmente e penalmente per i danni causati, configurandosi il reato di lesioni colpose o, nei casi più gravi, quello di omicidio stradale in presenza di aggravanti.
Qualsiasi comportamento non conforme alle specifiche del veicolo – come, appunto, il trasporto di passeggeri – può far decadere la copertura assicurativa, lasciando il conducente esposto al rischio di dover risarcire di tasca propria eventuali danni. Alcune compagnie, in caso di sinistro, avviano accertamenti per verificare il rispetto delle normative.
Controlli e misure adottate dalle amministrazioni locali
L’uso scorretto del monopattino elettrico, come il trasporto di un secondo passeggero, è anche uno dei motivi per cui alcune amministrazioni comunali introducono regolamenti più stringenti o limitare l’uso di questi mezzi in alcune zone.
Le forze dell’ordine effettuano controlli a campione nei punti più critici, soprattutto in prossimità di scuole, stazioni ferroviarie o aree pedonali, dove è più probabile osservare un uso improprio dei monopattini, come la guida in due o senza casco (laddove obbligatorio per i minorenni).
Armonizzazione europea, l’Italia in linea con l’UE
In questo senso la normativa italiana è in linea con le disposizioni europee. In Paesi come la Francia, la Germania e la Spagna, il divieto di trasporto passeggeri su monopattino elettrico è sancito da norme simili, e anche lì le sanzioni per i trasgressori sono severe.
A livello comunitario, si tende a considerare il monopattino come veicolo individuale per la micromobilità urbana, senza alcuna vocazione al trasporto di più persone.
Veicoli alternativi per la mobilità condivisa con passeggeri
Per chi ha necessità di muoversi in due, ci sono alternative più sicure e legali rispetto al monopattino. I tricicli elettrici, le biciclette cargo e i monopattini biposto omologati all’estero sono opzioni più adatte, anche se non ancora pienamente regolamentate in Italia.
Alcuni Paesi europei hanno introdotto sul mercato versioni di monopattini a due posti, con sedute, sospensioni rinforzate e impianti frenanti potenziati. Ma attenzione, la normativa italiana non riconosce queste versioni come idonee alla circolazione su strada pubblica, il che impedisce il loro utilizzo nel nostro ordinamento, se non in contesti privati.