Referendum 8 e 9 giugno, la guida ai 5 quesiti su lavoro e cittadinanza: quando e come si vota
- Postato il 7 giugno 2025
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- Di Genova24
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Genova. Genovesi di nuovo alle urne domani, domenica 8 e lunedì 9 giugno ,per votare i referendum abrogativi relativi a cinque quesiti in tema di lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.
SCHEDA VERDE – Contratto di lavoro a tutele crescenti –
Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione”: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?».
L’obiettivo è abrogare il decreto legislativo 23 del 2015 (uno dei provvedimenti attuativi del Jobs act), che regola le tutele in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015
nelle aziende con più di 15 addetti. Se vince il Sì anche a questi si applicherebbero le norme valide per gli altri dipendenti, ovvero la legge Fornero del 2012 che ha riformato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970, limitando a pochi casi il diritto al reintegro nel posto di lavoro, ma comunque di più rispetto al decreto 23 che, di regola, prevede un indennizzo fino a 36 mensilità.
SCHEDA ARANCIO – Licenziamenti e indennità-
Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale”: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?».
L’obiettivo è abolire le norme che fissano un tetto di sei mensilità per l’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori delle piccole imprese (fino a 15 dipendenti) e di 14 mensilità per chi lavora nelle aziende con non più di 60 addetti ma suddivisi in unità produttive con massimo 15 dipendenti. Se vince il Sì il giudice potrebbe stabilire un risarcimento superiore a questi tetti anche se sul punto i giuslavoristi sono divisi sull’ampiezza di questa discrezionalità.
SCHEDA GRIGIA – Contratti a termine –
“Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”: Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
L’obiettivo del quesito è abrogare la norma che disciplina la durata dei contratti a termine senza causali fino a 12 mesi. Al momento la legge consente ai datori di lavoro ad assumere con contratti a tempo determinato della durata fino a 24 mesi, ma una motivazione è necessaria solo dai 12 mesi in su. Se vince il Sì anche per i contratti a termine inferiori a 12 mesi, le aziende dovranno, fin dal primo giorno, indicare le causali, come da contratto collettivo. Per i promotori è porre una stretta sul lavoro a termine. Per i contrari è il rischio è che le aziende assumano meno.
SCHEDA ROSA – Responsabilità solidale del committente –
“Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione” Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
L’obiettivo del quesito riguarda la cosiddetta “responsabilità solidale” in materia di sicurezza sul lavoro che oggi esiste tra impresa committente e impresa che riceve l’appalto o il subappalto, tranne che per i “rischi specifici” dell’attività di quest’ultima in caso di infortunio o morte del lavoratore. Se vince il Sì la responsabilità si estende all’imprenditore committente anche per “rischi specifici” per contrastare il più possibile le morti bianche. I contrari temono che questo possa portare allo stop dei lavori.
SCHEDA GIALLA – Cittadinanza italiana –
Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”: «Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»
L’obiettivo è ripristinare la legge precedente al 1992 che fissava a 5 anni il tempo minimo legale per richiedere la cittadinanza italiana per cittadini extra-comunitari maggiorenni, che l’articolo 9, comma 1 legge 5 febbraio 1992, n. 91 ha alzato a 10 anni. Se vince il Sì il tempo minimo richiesto tornerà a essere 5 anni. Restano inalterati gli altri requisiti (come il reddito minimo e la conoscenza della lingua italiana). Per i promotori 2,5 milioni di stranieri potrebbero diventare italiani a tutti gli effetti. I contrari considerano 5 anni un arco di tempo non sufficiente per una vera integrazione.