Tso, la Consulta impone al giudice l’incontro col paziente. “Ora il rischio è che ci sia solo una videochiamata”
- Postato il 9 giugno 2025
- Diritti
- Di Il Fatto Quotidiano
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La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 833/1978 negli articoli in cui non prevede l’obbligo di comunicazione del provvedimento alla persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (Tso), la sua audizione da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notificazione del decreto stesso. La sentenza 76/2025, depositata il 30 maggio, dovrebbe cambiare la procedura degli oltre 5000 Tso che vengono praticati ogni anno in Italia, la cui convalida da parte del del giudice tutelare è avvenuta fino ad oggi sulla carta e da ora in poi dovrebbe avvenire solo a seguito di un incontro “nel luogo” dove il paziente si trova, quindi di solito in un reparto psichiatrico ospedaliero. Ma l’associazione “Diritti alla Follia” e altri esperti avvertono sul rischio che “tutto si risolva con una video-chiamata del giudice a una persona già sedata” vanificando gli intenti della Corte Costituzionale.
“Audizione in video-chiamata vanificherebbero lo spirito della sentenza” – “Questa sentenza ci dice che per mezzo secolo si è utilizzata per il Tso una procedura incostituzionale”, afferma Michele Capano presidente dell’associazione Diritti alla Follia, che da anni chiede la riforma del Trattamento Sanitario Obbligatorio, sottolineando come ci sia il rischio che questa nuova procedura “sarà risolta con una video-chiamata con un paziente già sedato, a seguito della quale il giudice darà ok al Tso”. In effetti il Tribunale di Milano ha già mandato una comunicazione “a tutti gli ospedali del circondario” chiedendo l’attivazione di un numero di telefono per fare le video chiamate con i giudici tutelari: “Spero questa scelta, che ha una caratterizzazione burocratica lontana dallo spirito della sentenza, sia solo provvisoria, in attesa della riunione del presidente del Tribunale con i giudici della sezione Tutele” commenta Francesco Maisto ex presidente di tribunale di sorveglianza e attuale Garante delle persone private della libertà personale del comune lombardo. “Bisogna domandarsi quanto la video-audizione possa garantire il controllo sul divieto di violenza fisica e morale indicato nella sentenza”, osserva Davide Galliani, professore alla Statale di Milano per cui il ruolo di garanzia del giudice sarebbe meglio assicurato da una saletta in ospedale adibita alle audizioni.
La questione sollevata dalla Corte di Cassazione – La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla prima sezione civile della corte di Cassazione, che ha sostenuto come l’omessa previsione delle comunicazioni e dell’audizione prima della convalida nella legge 833 del 1978 rappresenti “una violazione del diritto al contraddittorio, e alla difesa, dunque un deficit costituzionalmente rilevante”, in particolare in base all’articolo 13 della Carta (libertà personale) considerato insieme agli articoli 24 (diritto di difesa in giudizio) e 111 (giusto processo). La Cassazione ha poi sottolineato come “il rispetto della dignità della persona” trovi espressione “anche nel diritto a essere informati e a potersi difendere nel procedimento di adozione di una misura restrittiva”: “Sebbene la legge preveda la possibilità di chiedere la revoca del provvedimento e di proporre successiva opposizione”, di fatto l’assenza della tempestiva informazione sulle modalità di opposizione, costituisce “un ostacolo rilevante all’esercizio del diritto a un ricorso effettivo alla difesa e – in ultima istanza – a un giusto processo”. La Cassazione ha fatto anche riferimento al rapporto del Cpt (Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura) che nel 2023 ha segnalato che il Tso in Italia segua un “formato standardizzato e ripetitivo” in cui il giudice tutelare “non incontra mai i pazienti che che rimangono disinformati sul loro status legale”.
Audizione del giudice nel reparto psichiatrico come garanzia del “divieto di violenza fisica e morale” – La Consulta ha stabilito che la persona sottoposta a Tso deve essere messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida, perché è titolare del diritto costituzionale di agire e di difendersi in giudizio, anche nel caso in cui si trovi in stato di “incapacità naturale” a causa di infermità psichica. Nella sentenza è scritto che l’audizione della persona sottoposta a Tso da parte del giudice tutelare debba avvenire prima della convalida “presso il luogo in cui la persona si trova – normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura”, perché questo incontro tra paziente e giudice “è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale (articolo 13, quarto comma, della Costituzione) e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana (articolo 32, secondo comma, della Costituzione)”. L’audizione per la convalida – che deve avvenire entro quarantotto ore – rappresenta un primo contatto che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni della persona, compresa “l’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale”.
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