Unioni civili: la Cassazione apre all'assegno di divorzio

  • Postato il 19 settembre 2025
  • Cronaca
  • Di Agi.it
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Unioni civili: la Cassazione apre all'assegno di divorzio

AGI - L'assegno di divorzio può essere riconosciuto anche dopo lo scioglimento di un'unione civile: in tal caso, si applicano, infatti, gli stessi principi previsti per le coppie che, invece, sono state unite in matrimonio. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione, con un'ordinanza depositata negli scorsi giorni, affrontando il caso di due donne, dopo la fine del loro rapporto.

"Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa", è il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte. 

"L'unione civile disegnata dal nostro legislatore - si legge nell'ordinanza - consente di formalizzare e dare rilevanza giuridica piena al rapporto tra due persone legate da una relazione omoaffettiva, è istituto diverso dal matrimonio, si può sciogliere con minori formalità e non conosce la fase della separazione e gli istituti a essa connessi, come l'assegno di mantenimento". A essa si applica pero' "per espressa disposizione di legge", quanto sancito dalla legge sul divorzio, "secondo i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio".


La funzione assistenziale dell'assegno, osservano i giudici del 'Palazzaccio', "va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti a una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilita' di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo", mentre quella "perequativo-compensativa" ricorre "se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare", nel caso in cui tale "sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al menage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte".

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Autore
Agi.it

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