Rimorchio auto, cosa sapere per evitare multe e problemi su strada
- Postato il 18 febbraio 2026
- Auto
- Di Virgilio.it
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Quando si parla di traino si tende a mettere tutto nello stesso sacco, ma rimorchio e carrello appendice non sono la stessa cosa. Il rimorchio è un veicolo a sé, con carta di circolazione e targa propria. Nel Codice della Strada rientra nella classificazione che ne fa l’articolo 56 distinguendo tipologie e destinazioni d’uso.
Il carrello appendice è invece costruito per essere legato a una sola motrice ed è considerato un’estensione funzionale dell’auto più che un mezzo autonomo. In pratica se si cerca un mezzo che possa essere usato con più vetture o che abbia una vita operativa indipendente, serve un rimorchio vero. Se si sta ragionando su una soluzione integrata e abbinata alla stessa auto, il carrello appendice può essere coerente, ma vincola e non va confuso con un rimorchio normale.
Immatricolazione del rimorchio: quando serve
L’immatricolazione del rimorchio è l’atto che rende un veicolo riconoscibile su strada. Il Codice della Strada prevede che i rimorchi, in quanto veicoli autonomi, siano muniti di targa posteriore con i dati di immatricolazione. Il primo controllo da fare è la verifica che l’auto, sulla base di quanto indicato nella carta di circolazione, abbia una massa rimorchiabile compatibile con quanto si voglia trainare. Poi c’è la partita delle masse del rimorchio stesso perché la massa complessiva a pieno carico indicata sul libretto è il limite legale che non si può superare.
Secondo l’articolo 167 del Codice della Strada, “i veicoli a motore e i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione”. E ancora: “Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge”. Dopodiché, “costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
Gancio traino: omologazione, montaggio collaudo
Il gancio traino incide su massa, ingombri e comportamento dinamico dell’auto e viene trattato come modifica delle caratteristiche costruttive, tema che il Codice della Strada incardina nell’articolo 78 che individua “le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità” così come “le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione”.
Su questo punto negli ultimi anni è cambiata la prassi operativa: con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono state individuate le modifiche per le quali, pur restando l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la visita e prova in Motorizzazione civile. E tra queste rientra l’installazione o rimozione del gancio di traino sui veicoli M1 e N1.
Tradotto: è cambiato il percorso che non passa più dal collaudo classico presso le officine della Motorizzazione, ma dalla documentazione tecnica e dall’attestazione rilasciata da un operatore che lavora dentro il perimetro previsto dal decreto e dal disciplinare collegato.
Omologazioni e compatibilità
La tentazione di comprare un gancio online e montarlo è una scorciatoia che può diventare un errore perché la compatibilità è omologativa. Il dispositivo deve essere omologato e certificato per quel modello di veicolo e la logica europea della conformità dei dispositivi di accoppiamento meccanico è legata a standard tecnici che, nel mondo dell’approvazione, ruotano anche attorno al Regolamento Unece numero 55. Un gancio non corretto o montato fuori specifica altera sollecitazioni, stressa punti di fissaggio, cambia l’equilibrio dell’insieme e mette in una posizione debole in caso di problemi.
Quando fa riferimento a modifiche alle caratteristiche costruttive e di aggiornamento della carta di circolazione, l’articolo 78 del Codice della Strada lo fa perché la circolazione di un veicolo modificato senza i necessari aggiornamenti espone a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro e può portare anche al ritiro del documento per sottoporre il veicolo a visita e prova. Il decreto ministeriale del 2021 ha snellito alcuni passaggi, ma non ha cancellato il punto di arrivo che resta l’aggiornamento.
Il Codice della Strada stabilisce che i rimorchi devono avere una targa posteriore con i dati di immatricolazione. La targa propria è la regola del rimorchio. La targa ripetitrice, quella che replica i dati della motrice, entra in scena in pochi casi.
Limiti di velocità quando si traina
La linea di confine di cosa si può trascinare passa dai 750 kg di massa del rimorchio e dalla massa massima autorizzata del complesso ovvero auto più rimorchio, che è la metrica su cui si innestano le estensioni. La patente B consente il traino nei limiti previsti, la patente B96 alza l’asticella del complesso fino a 4.250 kg attraverso l’annotazione del codice armonizzato 96 dopo una prova pratica mentre oltre quel valore entra in gioco la BE, con le sue regole di massa per il rimorchio e per l’insieme.
Il traino non cambia però solo la massa, ma anche il ritmo con cui sulla strada. Per i treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio in specifiche configurazioni, l’articolo 142 prevede limiti inferiori rispetto a quelli generali: 70 km/h fuori dai centri abitati e 80 km/h in autostrada. La normativa vigente richiama anche l’obbligo di indicare posteriormente le velocità massime consentite per certe categorie e di riportare l’indicazione sul rimorchio o semirimorchio.
Revisione del rimorchio, scadenze e controlli
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo nero su bianco che dal 2018 i rimorchi con massa complessiva non superiore a 3.500 kg, cioè le categorie internazionali O1 e O2, devono essere sottoposti a revisione con un calendario e modalità stabilite. Per questi rimorchi la revisione si effettua alla Motorizzazione Civile, secondo quanto indicato nelle comunicazioni ministeriali.
In parallelo, la normativa tecnica e gli atti applicativi, come il decreto dirigenziale 211 del 18 maggio 2018 sui controlli tecnici per O1 e O2, ricordano anche un principio: se il rimorchio non si è presentato alle chiamate a revisione, non può circolare finché non viene sottoposto al controllo tecnico. Se poi si sale di categoria e si va oltre i 3,5 tonnellate si entra nell’ambito delle revisioni annuali, con una logica più vicina ai veicoli pesanti e alle esigenze di sicurezza incrementale.
L’articolo 167 vieta di superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di pesa di tipo statico si applica una riduzione pari al 5% del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di tipo dinamico si applica una riduzione pari al 10% del valore misurato.