Tempi risarcimento incidente auto, quanti giorni ha l’assicurazione per pagare

Nel labirinto degli incidenti stradali ricorre sempre la stessa domanda: entro quanti giorni deve pagare l’assicurazione? La risposta non va cercata nella prassi di mercato, ma nelle norme del Codice delle assicurazioni private e nelle direttive dell’Autorità di vigilanza. Nello specifico, contano: la completezza della richiesta, la natura del danno e la procedura attivata. Solo quando la compagnia riceve l’istanza con tutti gli elementi richiesti dalla legge, comincia a correre il cronometro legale.

Risarcimento incidente stradale, quando parte il tempo

Per i sinistri con soli danni alle cose la domanda da inoltrare alla compagnia assicurativa deve indicare, oltre alla denuncia, il codice fiscale degli aventi diritto e il luogo, i giorni e le ore in cui il veicolo o i beni danneggiati sono disponibili per l’ispezione; senza questa messa a disposizione la compagnia non è tenuta a formulare l’offerta nei termini ordinari.

In caso di lesioni, la richiesta deve essere corredata da: età, attività, reddito, entità delle lesioni, certificato di guarigione con o senza postumi e la dichiarazione prevista dal comma 2 dell’articolo 142. Solo dalla ricezione di questa documentazione completa scattano i termini per i danni alla persona – in assenza, i tempi restano fermi.

Il legislatore fissa tre scadenze precise a cui le compagnie devono attenersi. Con danni a cose: l’offerta congrua deve essere formulata dall’assicurazione entro 60 giorni dalla richiesta completa. Se i conducenti hanno firmato entrambi il Cai (constatazione amichevole), i 60 giorni diventano 30. Se invece ci sono danni alla persona, il termine sale a 90 giorni, calcolati dalla ricezione della documentazione medica che attesta la guarigione o la stabilizzazione dei postumi. Sono architravi normative, ribadite anche nelle guide dell’Ivass.

Quando deve arrivare il pagamento: i 15 giorni dopo l’offerta

Una volta ricevuta l’offerta economica di risarcimento danni, la legge trasforma la teoria in liquidità. Se l’automobilista danneggiato accetta, la compagnia deve pagare entro 15 giorni. Se rifiuta, l’impresa è comunque tenuta a versare entro 15 giorni la somma offerta a conto, che verrà poi imputata nella liquidazione definitiva. E se il danneggiato non risponde per 30 giorni dalla comunicazione? La compagnia deve pagare ugualmente quella somma, con le stesse modalità e gli stessi effetti dell’acconto su offerta rifiutata.

Se la richiesta manca di elementi, l’impresa ha 30 giorni per chiedere le integrazioni e, in quel caso, i termini di 30, 60 e 90 si azzerano e ripartono dal momento in cui arrivano i documenti mancanti. Con le lesioni, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti sanitari strettamente necessari: se lo fa, la scadenza dei 90 giorni si sospende fino al completamento degli esami.

Molti casi rientrano nell’indennizzo diretto: il conducente si rivolge alla propria compagnia se lo scontro ha coinvolto due veicoli identificati, entrambi assicurati e immatricolati in Italia, e sono presenti danni al veicolo e alle cose trasportate e, per il conducente, lesioni lievi. Quando non ricorrono questi presupposti, si segue la procedura ordinaria contro l’impresa del responsabile. In entrambi i modi, però, l’obbligo di offerta resta quello dei 30, 60 e 90 giorni.

La condizione di procedibilità prima della causa

La legge impone un termine dilatorio prima di andare in giudizio. Più esattamente è previsto che la domanda sia proponibile solo dopo 60 giorni per i danni a cose e 90 giorni per i danni alla persona dalla messa in mora dell’assicuratore, cioè dall’invio della richiesta completa. L’idea è favorire una soluzione stragiudiziale e fare dei tempi per l’offerta un obbligo sostanziale, non un auspicio.

Se l’incidente stradale coinvolge in Italia un veicolo immatricolato all’estero, il perimetro operativo passa in automatico per l’Ufficio centrale italiano che guida la richiesta risarcitoria e raccoglie gli elementi identificativi del mezzo e della copertura. In questi scenari i tempi non sono sempre lineari in quanto dipendono anche dai flussi con le imprese estere e dai loro mandatari in Italia, per cui l’accuratezza dei dati iniziali (targa, stato di immatricolazione, dinamica) fa davvero la differenza.

Un’ultima prospettiva riguarda i terzi trasportati, ovvero chi era a bordo del veicolo non conducente. Qui opera una corsia preferenziale: l’assicurazione del mezzo sul quale viaggiavano deve risarcire entro i massimali, indipendentemente dal successivo riparto di responsabilità. Anche in questo caso i 90 giorni decorrono dalla documentazione medica completa.

I passeggeri sperimentano generalmente tempi di risposta più lineari rispetto alle controversie tra conducenti. Il principio è chiaro: documentazione clinica completa significa offerta anticipata e pagamento entro 15 giorni dall’accettazione.

CAI con doppia firma e ispezione veloce: come ridurre i tempi

La pratica conferma ciò che dicono le norme: una Cai firmata da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente stradale accorcia a 30 giorni il termine per l’offerta in caso di danni materiali, mentre indicare fin da subito quando e dove il veicolo sarà periziabile evita stalli istruttori.

L’Ivass ricorda che entro l’8 aprile 2026 le imprese dovranno mettere a disposizione app per compilare e trasmettere il modulo di denuncia in digitale, con un beneficio pratico sulla tempestività degli scambi documentali.

Per i danni alla persona la compagnia assicurativa può formulare un’offerta solo quando riceve i referti richiesti dalla legge, tra cui la certificazione di guarigione o di stabilizzazione dei postumi. Da quel momento decorrono i 90 giorni per l’offerta. Prima di questo periodo i termini non scorrono o possono essere sospesi se mancano gli atti clinici o se il danneggiato rifiuta gli accertamenti.

Se sono riportate lesioni come terzo trasportato, la richiesta si indirizza alla compagnia del veicolo su cui viaggiavi. La normativa in vigore prevede che l’impresa paghi fino al massimale minimo di legge a prescindere dall’accertamento della responsabilità, salvo poi rivalersi sul responsabile: anche qui i 90 giorni per l’offerta valgono dal momento in cui la documentazione medica è completa.

Se l’impresa sfora i tempi: interessi, segnalazioni, contenzioso

Trascorsi i 30, 60 e 90 giorni senza offerta o scaduti i 15 giorni senza pagamento, l’assicuratore può essere chiamato a rispondere del ritardo, con il rischio di interessi e azioni giudiziali. L’Ivass invita i consumatori a utilizzare gli strumenti di tutela: reclamo, conciliazione paritetica per le controversie fino a 15.000 euro e azione in giudizio una volta maturata la condizione di procedibilità.

Autore
Virgilio.it

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