Danni ai veicoli per i botti di Capodanno, chi paga

Come succede a ogni inizio d’anno, archiviati brindisi e festeggiamenti, arriva il momento di fare i conti con i danni. Tra quelli frequenti ci sono quelli alle auto causati dai botti di Capodanno, soprattutto a quelle lasciate parcheggiate in strada. I veicoli diventano bersagli involontari di petardi e fuochi d’artificio usati in modo improprio, con conseguenze che vanno dalla rottura di specchietti e finestrini alle ammaccature della carrozzeria, fino ai casi estremi in cui l’auto prende fuoco. Se il responsabile è identificabile, l’obbligo di risarcimento è chiaro. Quando però l’autore resta sconosciuto, la domanda è inevitabile: l’assicurazione interviene? La risposta è che dipende dalla copertura sottoscritta.

In questi casi la Rc auto non serve perché tutela solo i danni causati dal conducente ad altri e non copre in alcun modo i danni subiti da ignoti. Nemmeno la kasko offre protezione: pur coprendo i danni al veicolo indipendentemente dalla responsabilità in caso di incidente, non comprende quelli provocati da botti o fuochi d’artificio. Per ottenere un risarcimento serve una polizza contro gli atti vandalici pensata per i danni causati da terzi non identificati. C’è però un dettaglio: questa garanzia non copre la rottura dei vetri né i danni da incendio, che rientrano invece nella polizza furto e incendio.

Lo scenario più chiaro

La mattina di Capodanno può essere il momento in cui ci si accorge che un petardo ha danneggiato la propria auto, magari con un lunotto incrinato, una fiancata rigata, un paraurti bruciacchiato o un cofano segnato da residui incandescenti. Chi paga i danni? A decidere chi mette mano al portafoglio sono la causa del danno, l’eventuale identificazione del responsabile e il tipo di copertura assicurativa. Se l’autore del gesto viene individuato, la base giuridica non lascia spazio a interpretazioni: l’articolo 2043 del Codice civile stabilisce che chi causa ad altri un danno ingiusto con fatto doloso o colposo è obbligato a risarcire.

Il diritto senza prove vale poco perché il problema non è avere ragione, ma dimostrare chi ha lanciato quel petardo, come è avvenuto il danno e qual è il nesso causale tra gesto e carrozzeria. Quando si entra nel campo dei fuochi pirotecnici organizzati o comunque accesi in contesti che possono essere qualificati come attività pericolosa, il quadro può cambiare perché l’articolo 2050 del Codice civile prevede una responsabilità che pesa su chi svolge l’attività: chi provoca un danno nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitarlo.

Su questo punto la Corte di Cassazione ha affrontato casi legati ai fuochi d’artificio richiamando proprio la logica della responsabilità dell’articolo 2050 e parlando di responsabilità solidale in scenari di accensione e vigilanza con un onere probatorio rilevante su chi avrebbe dovuto prevenire il danno. Se il danno si collega invece a una cosa che era nella disponibilità o gestione di qualcuno entra in gioco l’articolo 2051 del Codice civile sulla cosa in custodia che impone al custode di risarcire salvo che provi il caso fortuito. L’invocazione del Comune come bancomat automatico non funziona perché serve una ricostruzione documentata.

I casi più diffusi

Il caso più frequente a Capodanno è quello dell’auto danneggiata nella notte senza alcun testimone, alcuna telecamera, alcun responsabile identificato. In questo scenario la domanda su chi paga ha una sola risposta: il proprietario dell’auto, a meno che l’assicurazione non comprenda una copertura specifica che assorba quel danno. In questi casi la sola Rc auto non salva quasi mai  il proprietario dell’auto, perché la responsabilità civile obbligatoria è costruita per risarcire i danni che si provocano ad altri con la circolazione, non quelli che si subiscono quando viene vandalizza l’auto o un petardo spacca un vetro mentre la vettura è parcheggiata. Qui entrano in scena le garanzie accessorie.

Non tutte sono uguali e, soprattutto, non tutte le compagnie usano le stesse definizioni. La garanzia contro atti vandalici ed eventi sociopolitici è una tutela contro danneggiamenti volontari e situazioni come tumulti, sommosse, sabotaggi o atti di vandalismo. Questa è la copertura che intercetta il danno tipico da Capodanno ovvero rigature, ammaccature, carrozzeria rovinata da gesti di terzi. Il problema è che le coperture cambiano da polizza a polizza e le esclusioni fanno la differenza tra un rimborso e un nulla di fatto.

La garanzia atti vandalici può però non coprire la rottura dei vetri e i danni provocati dal fuoco che rientrerebbero invece nella furto e incendio. In realtà esistono però anche le coperture per atti vandalici che includono la rottura dei vetri, a conferma che non esiste una regola valida per tutti e che l’unica cosa che conta è il fascicolo informativo.

La copertura piena di franchigie e paletti

Se il botto ha spaccato parabrezza, vetro laterale o lunotto entra in gioco la polizza cristalli, che copre rottura e scheggiatura dei vetri e comprende i danni causati da terzi. Tutto lineare finché non si arriva alla parte che molti scoprono solo in officina: massimali, franchigie e differenze tra riparazione e sostituzione, perché alcune polizze coprono la riparazione ma stringono sulla sostituzione oppure rimborsano fino a un tetto massimo.

Incendio, scoppio, esplosione

Quando il danno non è solo estetico e il botto innesca incendio o bruciature che coinvolgono plastiche, cablaggi, guarnizioni e componenti, la copertura assicurativa di riferimento è la polizza furto e iuncendio che tutela anche per scoppio ed esplosione, oltre che per il fuoco in senso stretto. Alcune compagnie legano l’acquisto di estensioni speciali proprio alla presenza della garanzia incendio e furto, segno che, in termini assicurativi, il fuoco resta un capitolo separato.

Cosa fare appena si scopre il danno

In questi casi la gestione immediata è parte del risarcimento perché se si sbagliano tempi e documentazione ci si sta mettendo nella posizione peggiore. Un passaggio obbligatorio da non sottovalutare è l’avviso all’assicuratore: l’articolo 1913 del Codice civile prevede che l’assicurato debba dare avviso del sinistro entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza.

Poi c’è il tema della denuncia alle autorità, che nei casi di atti vandalici è il documento che apre la porta all’indennizzo perché formalizza l’evento e permette di ancorare la richiesta a una data e a una dinamica dichiarata. In parallelo, le foto scattate subito, il contesto, eventuali frammenti, residui e la presenza di telecamere in zona possono fare la differenza tra un sinistro riconosciuto e un sinistro contestato.

Autore
Virgilio.it

Potrebbero anche piacerti