La Cassazione smantella il dl Sicurezza: un focus sulla critica all’articolo 10 e cosa c’entrano le famiglie sfrattate
- Postato il 27 giugno 2025
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- Di Il Fatto Quotidiano
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Sul decreto legge Sicurezza, recentemente convertito in legge, si è molto discusso e si sono viste mobilitazioni che nelle città hanno visto la partecipazione di migliaia di persone.
Al decreto legge sicurezza aspre critiche le avevano rivolte le Camere penali, il Csm, l’Associazione Magistrati, sindacati come la Cgil, sindacati inquilini quali Unione Inquilini, Sunia, Sicet, associazioni come Antigone e molti altri, fino ad arrivare, per la prima volta credo nella storia di un Paese del G7, a ben otto Relatori Onu che hanno scritto al governo affermando, senza mezzi termini, che il decreto sicurezza violava numerosi articoli del Patto sui diritti economici sociali e culturali, che l’Italia ha sottoscritto e recepito con la legge 881 del 1977.
Ora la Corte di Cassazione con una Relazione di 126 pagine interviene su tutti gli articoli del decreto legge sicurezza e punto per punto smantella il provvedimento del governo. A partire dal fatto che la Corte di Cassazione rileva come su questioni penali non sussisteva alcun requisito di urgenza e necessità previsto dall’articolo 77 della Costituzione, per procedere attraverso decreto legge.
Attenzione: qui ora non si parla più di posizioni politiche di associazioni, sindacati, partiti di opposizione e movimenti. La Corte di Cassazione è il vertice della magistratura ordinaria in Italia, l’organismo che svolge una funzione di controllo sulla corretta applicazione delle leggi da parte dei giudici inferiori. Quindi il massimo organo di giudizio che verifica che le sentenze siano emesse rispettando le norme e i principi giuridici.
In tale ambito non siamo nella verifica della corrispondenza delle sentenze con le leggi, siamo di fronte ad una analisi lucida e critica che assume il ruolo di riferimento per i giudici che saranno chiamati a decidere su ricorsi che certamente investiranno la magistratura.
In tale contesto, essendo assai difficile fare sintesi di un documento di 126 pagine decine e decine di articoli del decreto legge sicurezza, mi soffermo sull’articolo 10, lasciando poi il link al documento per chi volesse approfondire la Relazione.
La Corte di Cassazione, con lucidità, sull’articolo 10 pone una critica all’affiancamento al concetto di occupazione di quello di “detenzione senza titolo”, allargando il campo di rilevanza penale, oltre alla condotta di chi entra nell’abitazione altrui e la occupi, anche a quella di chi legittimamente abbia locato l’immobile e che, successivamente, ha richiesto il rilascio dello stesso alla scadenza del contratto.
Afferma la Corte di Cassazione che sul concetto di “detenzione senza titolo” al quale fa riferimento la norma di nuova introduzione, bisogna chiedersi se la fattispecie possa essere applicata a coloro che continuano a detenere un immobile con titolo scaduto, come accade, ad esempio, al maturarsi della scadenza di un contratto di locazione o di comodato d’uso. In tali ipotesi potrebbe non essere facile determinare da quale momento il soggetto occupante l’immobile debba essere considerato detentore “senza titolo”, considerati i necessari e successivi passaggi delle procedure di sfratto o di rilascio degli immobili. Quindi il rilievo penale potrebbe ricadere anche sulle famiglie sfrattate, appunto dopo la sentenza di sfratto, che pagano una “indennità di occupazione senza titolo”.
A ciò si aggiunge che, stante la genericità e non chiarezza sulle parole violenza o minacce, il rilievo penale potrebbe ricadere anche sulle famiglie sfrattate, questo perché l’evoluzione giurisprudenziale, afferma la Corte di Cassazione, che ha avuto ad oggetto i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o con violenza sulle persone, si è ritenuta integrata la violenza, anche in comportamenti nei quali non vi era stato l’uso diretto della forza fisica, ma un atteggiamento di significativa pressione psicologica nei confronti della vittima.
Infine la Cassazione mette sotto la lente di ingrandimento il concetto di immobile “destinato a domicilio altrui”, che risulta avere una certa ampiezza, in quanto riferito non solo alla destinazione del bene alle necessità abitative della persona offesa, ma anche eventualmente di altre persone, quali parenti prossimi di quest’ultima o anche terzi. Così come la “destinazione” del bene al domicilio, secondo la Cassazione, risulta essere un concetto difficile da ancorare a dati oggettivi, potendo dipendere dalla volontà, eventualmente solo dichiarata, del proprietario dell’immobile di utilizzare il bene a fini abitativi.
Ora la lotta per il contrasto al decreto legge sicurezza prosegue non solo con le mobilitazioni e le iniziative politiche. Si apre un versante effettivo di ricorsi alla magistratura, a partire dalla sua applicazione in tutti i casi in cui viola i diritti delle persone e degli attivisti sociali. Soprattutto se gli effetti del decreto legge dovessero ampliarsi a dismisura anche ai casi di sfrattati, chiedendo alla Corte Costituzionale di abrogare gli articoli del decreto legge che non solo violano diritti costituzionali ma anche i diritti previsti da Trattati e Convenzioni internazionali.
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