Locri, “dichiarazioni inattendibili” dell’avvocato presunta vittima di estorsione: assolti Nirta e Barbaro

  • Postato il 19 marzo 2026
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Locri, “dichiarazioni inattendibili” dell’avvocato presunta vittima di estorsione: assolti Nirta e Barbaro

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Assoluzione per Nirta e Barbaro a Locri: «inattendibili» per i giudici le accuse di estorsione mosse da un noto avvocato. La Procura ricorre in appello.


LOCRI – «Le dichiarazioni della persona offesa non superano quell’imprescindibile vaglio che possa consentire di porle, da sole, a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità». Con questa motivazione netta, contenuta in 52 pagine, il Tribunale di Locri, presieduto da Ada Vitale (con a latere i giudici Mario Boccuto e Raffaele Lico), ha smantellato l’impianto accusatorio nel processo che vedeva imputati Giovanni Luca Nirta e Pasquale Barbaro, accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un noto avvocato di Locri. Il Collegio ha pronunciato per entrambi gli imputati una sentenza di assoluzione con formula piena, «perché il fatto non sussiste».

LE CRITICITÀ DELLA TESTIMONIANZA DELL’AVVOCATO E IL RICORSO IN APPELLO PER ESTORSIONE CON IMPUTATI NIRTA  E BARBARO

Le motivazioni adesso tracciano una linea chiara sull’esito del processo, evidenziando come «il racconto della persona offesa difetta dei requisiti della costanza e dell’analiticità anche nella parte relativa alla descrizione dello svolgimento dell’incontro, della durata di pochi minuti (come registrato dalle telecamere)». La Procura ha già presentato ricorso in appello, determinata sostenere la tesi della tentata estorsione. Si preparano al secondo grado di giudizio anche i difensori degli imputati: gli avvocati Antonio Russo ed Eugenio Minniti per Giovanni Luca Nirta e l’avvocato Gianfranco Giunta per Pasquale Barbaro. Gli stessi, in primo grado, hanno sostenuto che l’incontro avvenuto nello studio legale non presentava i caratteri di una richiesta estorsiva.

La vicenda trae origine da un dramma familiare. Secondo l’impostazione accusatoria, il 17 maggio 2021 Nirta e Barbaro avrebbero organizzato un incontro presso uno studio del noto legale di Locri durante il quale Nirta (condannato in passato a 14 anni di reclusione per la faida di San Luca) avrebbe preteso la consegna di un milione di euro. La difesa degli imputati ha, invece, ricostruito diversamente l’episodio, sostenendo che si trattò di un confronto acceso, ma privo di qualsiasi intento estorsivo.

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CRONOSTORIA DEI FATTI: DAL DRAMMA FAMILIARE AL PROCESSO

Un processo che ha inizio da un incidente stradale avvenuto l’8 agosto del 2018, quando il figlio di Giovanni Luca è coinvolto in un sinistro che, a soli 19 anni, gli lascia gravi lesioni permanenti. Il suo è un caso da milioni di euro di risarcimento che attira immediatamente l’attenzione degli avvocati del settore. Nirta, in quel periodo, era in carcere e affida la pratica risarcitoria a due legali civilisti per avviare l’azione nei confronti della compagnia assicurativa. Parallelamente, però un parente contatta il noto avvocato di Locri, il quale per assumere l’incarico propone un «patto di quota lita», chiedendo il 30% dell’intero risarcimento in aggiunta al compenso che la compagnia assicuratrice liquida direttamente al patrocinatore. Richiesta che Giovanni Luca Nirta ha rifiutato, ritenendo la parcella eccessiva.

LA LIQUIDAZIONE DELLA PRATICA E LE TENSIONI PROFESSIONALI

La procedura risarcitoria, tuttavia, tra l’estate e l’autunno del 2019 viene bloccata dall’assicurazione nell’ambito delle cosiddette “Aree Speciali” antifrode. Nel novembre 2019 la compagnia assicurativa formula una prima offerta reale di 1,7 milioni di euro come acconto. In questa fase intervengono altri professionisti civilisti, tra cui l’avvocato di una società con studio a Roma e Milano specializzata nel settore dei risarcimenti da circolazione stradale, che gestiscono flussi finanziari enormi. Questi professionisti, con cui l’avvocato di Locri collaborava da anni, si attivano (sembrerebbe per una sorta di umana cortesia nei riguardi di un altro avvocato della Locride) per sbloccare la pratica. Nel novembre 2020 comunque la pratica si conclude con una liquidazione complessiva di circa 3 milioni di euro.

DALLA TENSIONE ALLA DENUNCIA

Il 21 aprile 2021 il legale locrese riferisce di aver ricevuto una telefonata minatoria da parte di uno degli avvocati civilisti che seguivano Nirta nella causa risarcitoria. Si tratta di avvocati civilisti distinti e non coincidenti con i difensori (penalisti) Russo e Minniti che assistono Nirta nel procedimento penale. L’accusa di tentata estorsione si basava sostanzialmente su un incontro durato alcuni minuti svoltesi nel pomeriggio del 17 maggio 2021 nello studio della presunta vittima. Il legale denunciò che Nirta, accompagnato da Barbaro, era entrato pretendendo un milione di euro per conto del noto avvocato della società di Milano, minacciandolo: «Io non ti faccio lavorare, non ti faccio entrare più a Locri».

LA RICOSTRUZIONE DEL TRIBUNALE DALL’ACCUSA DI ESTORSIONE E IL “CHIARIMENTO” DI NIRTA E BARBARO CON ALL’AVVOCATO

Tuttavia, il giudice ha ritenuto il racconto dell’avvocato di Locri «carente dei requisiti della precisione, costanza e coerenza logica». Nel corso dell’interrogatorio e del dibattimento, infatti, il legale avrebbe cambiato versione più volte: prima dicendo che la minaccia era stata immediata, poi ammettendo che vi era stato un colloquio iniziale sulla pratica del figlio. La sentenza ricostruisce invece un’altra verità: Nirta si era recato dal noto legale non per estorcergli denaro, ma per un «chiarimento» esasperato dal perdurante “chiacchiericcio” che tale professionista continuava – sostiene l’imputato- a fare sulla pratica di suo figlio.

Il collegio giudicante è stato netto: «L’istruttoria svolta ha messo in luce è che la denuncia sporta dall’avvocato si inserisce nel contesto di una vicenda che vedeva quest’ultimo in contrapposizione» con l’avvocato della società con sede a Roma e con uno degli avvocati di Nirta. E, con il solo uno degli avvocati del Nirta, la parte offesa «addebitava il fatto di essersi avvalso della collaborazione professionale» dello studio della società di Milano, «per la gestione della pratica Nirta e di essersi, in seguito, nuovamente rivolto» alla  società di Milano «per la gestione di un’altra pratica assicurativa, così dando vita ad un rapporto durevole che, dal punto di vista dell’avvocato, era – scrive il giudice- suscettibile di arrecare pregiudizio alla sua posizione. Ne consegue che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, il fatto contestato in sede d’imputazione non risulta sussumibile, al di là di ogni ragionevole dubbio».

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