Ricorso multa per divieto di sosta, quando vale la pena farlo e come

Prima di parlare di ricorsi conviene fissare l’ovvio che ovvio non è: la sanzione per divieto di sosta regge solo se il segnale è stato installato e mantenuto secondo le regole del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che definisce figure, dimensioni, pannelli integrativi e orari impliciti.

In ambito urbano, in assenza di indicazioni aggiuntive, il divieto vale dalle 8 alle 20; in extraurbano è da intendersi per tutta la giornata e i pannelli di integrazione oraria restringono o estendono quel perimetro. Se la segnaletica è assente, illeggibile, contraddittoria o non conforme, il presupposto della violazione si incrina e il terreno del ricorso diventa più solido.

I 90 giorni che decidono tutto, quando la notifica tardiva azzera il verbale

Se l’agente non ti ha fermato sul posto, la pubblica amministrazione deve notificare il verbale entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione quando il destinatario è residente in Italia. Il termine è più lungo per chi risiede all’estero. Non conta quando si riceve la busta, ma la data in cui il verbale è consegnato alle Poste o inviato via Pec: se l’invio parte oltre i 90 giorni, salvo cause sospensive documentate, l’atto è tardivo e può essere annullato.

L’ordinamento offre quindi un doppio binario: ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica oppure opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni (che diventano 60 se si risiede all’estero). Il canale prefettizio è gratuito ma in caso di rigetto può sfociare in ordinanza-ingiunzione con importo sino al doppio del minimo. Il giudiziale richiede il contributo unificato ma garantisce contraddittorio pieno e un giudizio indipendente. Le due vie sono alternative: scelta una, l’altra si preclude.

Quando conviene fare ricorso contro la multa per divieto di sosta

Ha senso impugnare quando puoi documentare un vizio concreto: cartello mancante o ruotato, pannello orario incoerente, verbale lacunoso su luogo, targa o norma violata, notifica oltre i 90 giorni oppure discrasie fra ordinanza e segnale sul posto. Fotografie con data, richiesta di accesso agli atti per ottenere l’ordinanza istitutiva del divieto, le planimetrie della segnaletica e gli scatti dell’accertamento sono l’ossatura di un ricorso credibile. Se invece non si hanno appigli probatori e si sa di aver sbagliato, è più razionale pagare con lo sconto del 30% entro 5 giorni.

C’è però un terreno in cui molti verbali cadono: i divieti temporanei per cantieri, traslochi, potature, eventi. La giurisprudenza e la prassi consolidata pretendono che la segnaletica mobile sia posata con almeno 48 ore di anticipo e in modo stabile e visibile. L’onere di provarlo grava sull’amministrazione. La Corte di cassazione ha chiarito che il termine di 48 ore è un vero e proprio termine di legge: tra posa del segnale e inizio del divieto deve intercorrere quell’intervallo, senza valutazioni discrezionali del giudice sulla sua sufficienza. Se non ci sono prove sulla data di posa o se il cartello era appoggiato e facilmente spostabile, il verbale sul divieto provvisorio di sosta rischia l’annullamento.

Strisce blu, pagamenti e aree tariffate

Quando il verbale nasce in zona tariffata, la contestazione ruota attorno a due profili: la presenza di parcheggi liberi alternativi entro un raggio ragionevole e la fruibilità dei pagamenti. La giurisprudenza è variegata, ma la regola è che il sistema di sosta deve essere chiaro e accessibile. Se si dimostra una impossibilità oggettiva di pagare per carenze del servizio e assenza di alternative, l’argomento può entrare nel ricorso. In ogni caso, la base resta sempre la segnaletica verticale conforme e leggibile: senza quella, anche la disciplina delle strisce blu perde consistenza.

Un ricorso efficace è un dossier ordinato. Significare domandare formalmente l’accesso agli atti all’ente che ha elevato il verbale ovvero chiedere copia dell’ordinanza che istituisce il divieto, del fascicolo fotografico dell’accertamento, delle planimetrie e dei report sulla posa della segnaletica, soprattutto se temporanea. Sul campo, scattare foto in orizzontale e verticale che inquadrino cartello, contesto, intersezioni, numeri civici, data e ora. Se si tratta di divieto provvisorio, cercare la data di apposizione sul retro del segnale o prova la mancanza di ancoraggi idonei. Più gli elementi sono oggettivi, più il ricorso guadagna peso.

Le strategie davanti al Prefetto e al Giudice di pace

Nel ricorso al Prefetto privilegiare chiarezza e stringatezza: identificare il verbale, indicare il vizio puntuale, citare le norme rilevanti (art. 201 sulla notifica; art. 7 e Regolamento per la segnaletica; regole sui 48 ore per i divieti temporanei), allegare prove e chiedere l’annullamento o l’archiviazione in autotutela. In caso di rigetto, l’importo può crescere fino al doppio del minimo edittale.

Davanti al Giudice di Pace depositare l’atto entro 30 giorni dalla notifica (o 60 se si risiede all’estero), allegare prove e motivi in fatto e diritto: segnaletica non conforme, notifica oltre i 90 giorni, difformità tra ordinanza e cartellonistica, carenze nella descrizione del luogo. È un giudizio vero con possibilità di sospensione dell’esecutività, audizione e valutazione caso per caso.

La legge consente di estinguere la violazione pagando in misura ridotta con una riduzione del 30% se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione o notifica. È uno strumento utile quando sai di non avere difese, ma è alternativo all’impugnazione: pagando si chiude la partita e non si può più ricorrere contro la sanzione principale. Attenzione anche alle esclusioni e ai casi particolari: lo sconto non si applica alle sanzioni accessorie e le spese di notifica non si riducono.

Costi, tempi, probabilità: quando conviene

Conviene ricorrere quando ci sono vizi forti e documentabili, ad esempio notifica oltre 90 giorni, cartello irregolare o preavviso 48 ore mancante nei divieti temporanei. Conviene invece pagare con sconto quando le chance sono basse e i tempi del contenzioso superano il beneficio atteso. Sul canale prefettizio i tempi sono più rapidi ma l’esito può essere più amministrativo. Dal Giudice di Pace il confronto è più pieno ma i tempi variano da sede a sede. In entrambi i casi, la qualità delle prove fa la differenza tra una tesi e una decisione favorevole.

Autore
Virgilio.it

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